Facciamo il punto

sugli aspetti legali

 

 

Ho già richiamato l’art. 50 del Codice della Strada, conforme alla Direttiva Europea che ha imposto agli stati membri di adottare disposizioni volte a favorire  l’uso di biciclette a pedalata assistita da motore elettrico. Dal testo normativo risulta chiaramente che l’azione di assistenza da parte del motore deve cessare quando si interrompe la pedalata e quando il mezzo raggiunge i 25 kmh.

E’ sufficiente guardarsi intorno per constatare che il primo requisito viene di fatto ignorato poiché la maggior parte delle elettrobici in circolazione è dotata del così detto acceleratore, ovvero di una manopola che agisce su un potenziometro e consente di richiedere al motore l’erogazione di potenza, da un minimo ad un massimo,  in modo continuativo e senza che vi sia azione di sorta sui pedali da parte del conducente.

Quando ho iniziato ad occuparmi dell’argomento la quasi totalità delle elettrobici nate e vendute come tali era fornita dell’acceleratore e gli acquirenti non venivano resi edotti che il mezzo, in tale configurazione, era in  realtà un ciclomotore con tutti gli obblighi connessi, omologazione a cura del costruttore,  assicurazione del mezzo (non del capofamiglia), obbligo del casco durante la guida.

Ma le leggi vengono applicate (o disapplicate) in modo assai blando e non risulta che i vigili urbani abbiano iniziato una caccia ai conducenti di elettrobici che devono essere considerate a tutti gli effetti ciclomotori.

Attualmente la situazione è cambiata di poco nel senso che i costruttori hanno eliminato l’acceleratore e i venditori consegnano mezzi regolari (salvo poi a dire sottovoce che a richiesta può essere montato in officina il noto dispositivo … tanto non succede nulla).

E in effetti, a parte qualche sequestro e applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, non sembra sia ad oggi accaduto alcunché di tragico, nel senso che non risulta vi siano stati casi di rifiuto di copertura assicurativa del capo famiglia, forse perché è ben difficile che una elettrobici provochi un incidente di rilevante gravità.

E’ bene però tener conto della normativa in materia, specie da parte di chi vuole realizzare in proprio una elettrobici, partendo da un mezzo che già possiede.

Esistono infatti del kit di trasformazione che funzionano indipendentemente dal movimento della pedaliera.

La potenza offerta dal motore viene dosata attraverso l’acceleratore e il ciclista, dopo aver avviato il mezzo (un dispositivo di sicurezza impedisce l’intervento del motore fino a quando la velocità  non raggiunge i 6 kmh). procede come se guidasse un ciclomotore vecchio tipo, come il Mosquito o l’Aquilotto che la generazione di Altair ancora ricorda, eventualmente aiutando il motore con i pedali per aumentare l’accelerazione o facilitare la marcia in salita, come si faceva con i mitici ciclomotori appena menzionati.

E così l’autore della trasformazione rischia una ben più grave sanzione, per aver messo in circolazione un mezzo (ciclomotore) non omologato.

Secondo l'art. 93, comma 7, del Codice della strada

." Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (6)"Art. 97.

E non dimentichiamo che l'elettrobici il cui motore funziona indipendentemente dal movimento dei pedali è un ciclomotore soggetto alle regole che di seguito si riportano:

"Circolazione dei ciclomotori (1)

 1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. 

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.  

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.  

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.  

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52.  

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. 

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 146 a euro 584. (2) 

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 292. (2)

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.725 a euro 6.903. (2) 

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.  

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.725 a euro 6.903. (2) 

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 365 a euro 1.460. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (2) 

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 292. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia. (2) 

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 

(1) Articolo così modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

(2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010.

In conclusione, non fatevi montare l'acceleratore, diffidate dei kit che ne prevedono il montaggio, assicuratevi che il materiale fornito renda il funzionamento del motore dipendente dal movimento dei pedali e potrete viaggiare tranquillamente senza formalità di sorta. Altrimenti correte rischi gravissimi e sproporzionati al vantaggio che il mezzo elettrificato può darvi.

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OoOoOoO